STATUTO

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE
“PIANA BIGLINI - ALBA”

Art.1 – Il Comitato di quartiere “Piana Biglini - Alba” è un organismo rappresentativo a base spontanea e volontaristica degli interessi della comunità della Frazione Piana Biglini del Comune di Alba (CN).
Art.2 – Il comitato di quartiere ha come scopo il favorire la partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa cittadina e, a tali fini, potrà svolgere le attività richiamate dal Regolamento dei Comitati di Quartiere approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 25/03/2011 (di seguito denominato Regolamento), ed in particolare:
-         raccogliere le istanze della comunità locale e formulare proposte e richieste da sottoporre all’amministrazione comunale;
-         informare la comunità locale su argomenti di particolare rilievo che possano interessarla;
-         mantenere contatti con altri comitati di quartiere del comune di Alba e con enti e associazioni che operano sul territorio locale.
Art.3 – Sono organi del Comitato di quartiere:
a)      il Consiglio di Quartiere
b)      il Presidente del Consiglio di Quartiere
c)      l’Assemblea Generale
Art.4 – Il Consiglio di quartiere è eletto secondo le norme previste agli articoli 5 e 6 del Regolamento. Il Consiglio è formato da sette componenti, che esercitano il loro mandato gratuitamente, identificati nei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nelle elezioni: in caso di parità di voti viene eletto il candidato più anziano d’età.
Art.5 – Il Consiglio di quartiere dura in carica cinque anni ed esercita le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio; in caso di dimissioni o decadenza dalla carica o morte di uno o più dei suoi componenti si verifica il subentro del primo dei candidati non eletti e in caso di parità di voti subentra il candidato più anziano d’età; qualora, a causa degli eventi indicati, venga meno la metà dei suoi componenti iniziali, il Consiglio dovrà essere rinnovato.
Il rinnovo del Consiglio di quartiere avverrà secondo gli artt. 5, 6, 7, 8 del Regolamento.
Art.6 – Il Consiglio di quartiere si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qual volta sia convocato dal Presidente o lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Le convocazioni sono effettuate senza formalità almeno sette giorni prima della riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri. Il Consiglio delibera a voto palese ed a maggioranza semplice dei propri membri: per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Di ciascuna riunione del Consiglio è redatto un verbale da parte di un consigliere che svolge la funzione di segretario: il verbale può essere consultato su richiesta da tutti i cittadini aventi titolo al voto per l’elezione del Consiglio stesso.
Art.7 - Al Consiglio di Quartiere compete l’esercizio delle funzioni consultive e propositive attribuite dal Regolamento ai Comitati di quartiere e, più in generale, di tutte le attività volte al raggiungimento delle finalità del Comitato di quartiere come descritte all’art. 2 del presente statuto; sono altresì sua competenza le modifiche allo statuto del Comitato di quartiere, l’organizzazione delle elezioni del nuovo Consiglio e la convocazione della prima riunione di questo secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento, nonché l’effettuazione di tutte le comunicazioni previste dal Regolamento nei confronti dell’amministrazione comunale. Nella prima seduta il Consiglio di quartiere deve ratificare l’avvenuta elezione dei propri componenti, anche attraverso la verifica dell’inesistenza di cause di incompatibilità-ineleggibilità di cui all’art. 7 del Regolamento, e procedere all’elezione del proprio Presidente secondo le modalità previste dall’art. 9 del Regolamento stesso. Nella stessa seduta il Consiglio provvede all’elezione, al proprio interno, del Vice presidente e del Tesoriere.
Art.8 - Il Presidente del Consiglio di quartiere rappresenta il Comitato di quartiere, convoca e presiede il Consiglio di quartiere e dà attuazione alle sue deliberazioni. Egli è l’organo deputato alla tenuta dei rapporti con l’amministrazione comunale ed ha l’obbligo di relazionare avanti al Consiglio sullo stato di tali rapporti, convoca e presiede l’Assemblea generale. Può delegare uno o più consiglieri per determinate materie o singoli atti.
In caso di temporanea assenza o impossibilità del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente.
Art.9 – Il Presidente del Consiglio di quartiere rimane in carica per tutta la durata del Consiglio e può essere rieletto, ma per non più di due mandati consecutivi: la cessazione dalla carica per qualsivoglia ragione del Presidente prima del termine non comporta la necessità del rinnovo del Consiglio, che dovrà però entro venti giorni provvedere all’elezione del nuovo Presidente ai sensi del Regolamento.
Art.10 – L’Assemblea generale è l’organo consultivo del Comitato di quartiere. Essa è composta da tutti gli abitanti del quartiere e possono partecipare ad essa il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali nonché, su invito del Presidente, persone estranee all’assemblea, qualora la loro presenza possa risultare utile all’esame delle questioni all’ordine del giorno. Hanno diritto di parola tutti i partecipanti all’Assemblea, mentre hanno diritto di voto i soli residenti maggiorenni del quartiere. Le votazioni si fanno per alzata di mano.
Art.11 - L’assemblea è convocata con pubblico manifesto o avviso dal Presidente del Comitato di quartiere e presieduta dal medesimo. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno e deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per il resoconto dell’attività svolta dal Consiglio di quartiere e comunque ogni volta che il Consiglio stesso lo ritenga necessario ovvero qualora lo richiedano almeno venti residenti maggiorenni nel quartiere per la discussione di specifici argomenti che devono essere indicati nella richiesta medesima.
Art.12 - I residenti del quartiere possono presentare per iscritto proposte al Consiglio. Qualora le proposte siano sottoscritte da almeno dodici residenti maggiorenni, il Consiglio ha il dovere di convocare i proponenti e deliberare sulle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento.
Art.13 - Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio, con la maggioranza di cui all’art. 6 che precede, su iniziativa del Consiglio di Quartiere o su proposta di almeno trenta componenti dell’Assemblea generale.
Art.14 – Per tutto quanto non indicato nel presente Statuto è fatto richiamo alle norme del Codice Civile, allo Statuto del Comune di Alba e al Regolamento dei Comitati di quartiere.

29 dicembre 2011 - biesse

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